quietanza rilasciata separatamente
dall’atto soggetto ad IVA, sconta tassa fissa di registro
art. 6, Tar./I, D.P.R. 26.04.1986 n.
131
La quietanza è soggetta a registrazione in termine fisso, con
il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale (aliquota dello
0,50%), quando sia rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso contrario, la quietanza è soggetta a registrazione –
con la medesima aliquota di cui sopra – solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.
5, Tar.II, D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
art. 21, c. 3, D.P.R. 26.04.1986 n. 131
Se rilasciata "nello stesso atto che contiene le disposizioni"
cui la stessa si riferisce, la quietanza non è soggetta ad imposta.
art. 40, c. 1, D.P.R. 26.04.1986 n. 131
Per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di
servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura
fissa.
r.m. 17.07.1976,
n. 301388
Attesa l’ampia formulazione usata dal legislatore, nell’ambito
di applicazione della citata norma debbano farsi rientrare tutti gli atti che
servono a sostanziare il rapporto giuridico espresso dalle parti; rapporto, che
deve essere considerato nella sua interezza ed unitarietà, poiché la quietanza,
benché espressa in atto separato, attiene ad un preordinato negozio giuridico,
colpito da IVA, del quale è parte integrante e conclusiva.
C.T.C.
16.06.1983, n. 1407, in Comm. trib. centr., 1983, I, pag. 1013
La quietanza, rilasciata con atto separato relativa
all’erogazione di un mutuo soggetto ad imposta sul valore aggiunto, è assoggettabile
– in quanto atto collegato al mutuo – ad imposta fissa di registro, sempre in
applicazione del suddetto principio di alternatività.
CNN 14.06.2001, Studio n. 56/2001/T, Est. Gaetano Petrelli
La lettera della legge non postula – ai fini dell’applicazione
dell’imposta fissa – l’unicità di contesto tra l’atto che realizza la cessione
di beni e l’eventuale ulteriore disposizione, alla prima connessa, che si
inserisce nell’ambito dell’operazione.
Anche la dottrina ha condiviso tale posizione, affermando che
"il rapporto contrattuale relativo deve essere visto nella sua interezza,
e, pertanto, la natura dell’operazione non muta anche se successivamente ad
essa viene posto in essere un atto di quietanza" (cfr. Bellini L., Operazioni soggette ad IVA e quietanze non
contestuali, in Corriere trib., 1991, p. 2227-2228).